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2025 January

January 29, 2025 0 Comments

L’art. 7 d.lgs 546/1992, la cui attuale epigrafe si riferisce ai  “Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado”, ha disciplinato e disciplina  i poteri istruttori del Giudice. 

Tralasciate le pur significative modifiche al comma 4) in punto prova testimoniale e l’introduzione del nuovo comma 5 bis) circa l’onere probatorio gravante sull’amministrazione, la disamina dell’interpretazione via via formatasi in relazione ai poteri del giudice tributario di acquisire (ulteriori) elementi conoscitivi -poteri questi normati appunto dai primi due commi dell’articolo in oggetto- suscita nel difensore della parte privata delle perplessità.

Infatti,  in passato veniva ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità che a tale potere il Giudice poteva ricorrere allorquando “l’assolvimento dell’onere della prova a carico del contribuente sia (dimostrato essere, ndr) impossibile o sommamente difficile” (Cass. civ., Sez. V, 17/07/2018, n. 18940, parte motiva), precisando che tale potere “dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: [esso], pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare