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2024 July 11

July 11, 2024 0 Comments

Alcuni recenti interventi normativi in materia di onere della prova e di delega alla riforma del sistema tributario, mi spingono a sottoporre ai lettori di questo sito alcune considerazioni in merito al potere sanzionatorio spettante agli Enti impositori; potere che, allo stato, viene esercitato in via automatica, ma che, alla luce del sistema non appare scontato che possa essere così.

Innanzitutto, ritengo opportuno partire dal dato normativa che, a sensi del Dlgs 18.12.1997 n. 472, dal 1.1.1998, esclude che l’esercizio della funzione sanzionatoria possa svolgere, seppur implicitamente, anche una funzione di carattere risarcitorio.

Da quella data, infatti, la sanzione costituisce pretesa puramente afflittiva, priva di componenti di risarcitorie e/o indennitarie.

A ulteriore conforto di quanto appena affermato, aggiungo che il diritto armonizzato, nella sua più autorevole interpretazione – quella della Corte di Giustizia – tende ad escludere la legittimità di sanzioni in presenza di una intervenuta eliminazione del danno al bene giuridico, essendo il ristoro economico rimesso esclusivamente agli interessi di mora.[1]