info@cameratributariabergamo.it Via Daniele Piccinini n. 2 - 24122 Bergamo

2024 July 12

July 12, 2024 0 Comments

Come sappiamo, il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13, D. Lgs. n. 472/1997, è quell’istituto che consente ai contribuenti o agli obbligati in solido, di porre rimedio spontaneamente ad errori od omissioni, fruendo di una riduzione delle sanzioni rapportata sia in base al tipo di errore commesso, sia in base all’arco temporale per il quale lo stesso si è protratto, “… con l'obiettivo di garantire una maggiore premialità per il contribuente che si attivi tempestivamente rispetto al momento di commissione della violazione oggetto di regolarizzazione” (Circ. Ag. Entrate 9.06.2015, n. 23).

In una logica di sinallagmaticità, l’effetto premiale dello sconto sulle sanzioni è bilanciato dal vantaggio per l’Erario o per l’ente impositore di contare su un immediato incremento di gettito, risparmiando tempo e risorse rispetto a quelle impiegate negli ordinari procedimenti di accertamento e di eventuale contenzioso.

La ratio originaria dell’istituto era quella di consentire all’autore della violazione di rimediarvi spontaneamente: la premialità, rappresentata da una riduzione delle sanzioni, era quindi l’effetto della resipiscenza del contribuente che si attivava per riparare all’irregolarità commessa, prima che la stessa fosse rilevata dall’amministrazione finanziaria.