L’art. 7 d.lgs 546/1992, la cui attuale epigrafe si riferisce ai “Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado”, hadisciplinato e disciplina i poteri istruttori del Giudice.
Tralasciate le pur significative modifiche al comma 4) in punto prova testimoniale e l’introduzione del nuovo comma 5 bis) circa l’onere probatorio gravante sull’amministrazione, la disamina dell’interpretazione via via formatasi in relazione ai poteri del giudice tributario di acquisire (ulteriori) elementi conoscitivi -poteri questi normati appunto dai primi due commi dell’articolo in oggetto- suscita nel difensore della parte privata delle perplessità.
Infatti, in passato veniva ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità che a tale potere il Giudice poteva ricorrere allorquando “l’assolvimento dell’onere della prova a carico del contribuente sia (dimostrato essere, ndr) impossibile o sommamente difficile” (Cass. civ., Sez. V, 17/07/2018, n. 18940, parte motiva), precisando che tale potere “dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: [esso], pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia” (Cass. civ., Sez. V, 26/06/2020, n. 12798, parte motiva).
All’attualità, la giurisprudenza (nonostante l’introduzione del comma 5 bis) sottolinea che “Il processo tributario, anche se si fonda sull’impugnazione di un atto, ha ad oggetto il rapporto sostanziale controverso, sicché il giudice dispone, ex art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di ampi poteri istruttori, e può, in sede di decisione, sostituire la propria valutazione a quella dell’ufficio.…Quando gli accertamenti fiscali e i conteggi posti alla base di un atto impositivo risultano complessi e richiedono competenze tecniche specifiche, il giudice deve ricorrere all’ausilio di consulenti tecnici ai sensi dell’art. 61 cod. proc. civ. Il mancato utilizzo di tale strumento non può essere motivo di annullamento dell’atto impositivo.” (Cass. civ., Sez. V, 19/12/2024, n. 33312, parte motiva).
Inoltre, non si rinvengono esempi speculari di senso opposto, ovvero pronunce circa la doverosità dell’uso dei poteri istruttori del Giudice allorquando “le difese del contribuente” risultano complesse.
Seppur ogni pronuncia è pur sempre una decisione del singolo caso, tuttavia la generalizzazione sopra riportata circa la doverosità dell’uso dei poteri istruttori onde evitare l’annullamento dell’atto, saldata alla natura -ormai prevalente- di impugnazione-merito del giudizio tributario, è un principio che la parte contribuente dovrà necessariamente contrastare in quanto -di fatto- mina, se non annulla, qualsivoglia posizione difensiva, oltre a svilire il disposto del comma 5 bis del medesimo articolo nonché a lasciare spazio ad avvisi omissivi.
1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ ente locale da ciascuna legge d’imposta .
2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 , e successive modificazioni e integrazioni.
I poteri istruttori del Giudice tributario
L’art. 7 d.lgs 546/1992, la cui attuale epigrafe si riferisce ai “Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado”, ha disciplinato e disciplina i poteri istruttori del Giudice.
Tralasciate le pur significative modifiche al comma 4) in punto prova testimoniale e l’introduzione del nuovo comma 5 bis) circa l’onere probatorio gravante sull’amministrazione, la disamina dell’interpretazione via via formatasi in relazione ai poteri del giudice tributario di acquisire (ulteriori) elementi conoscitivi -poteri questi normati appunto dai primi due commi dell’articolo in oggetto- suscita nel difensore della parte privata delle perplessità.
Infatti, in passato veniva ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità che a tale potere il Giudice poteva ricorrere allorquando “l’assolvimento dell’onere della prova a carico del contribuente sia (dimostrato essere, ndr) impossibile o sommamente difficile” (Cass. civ., Sez. V, 17/07/2018, n. 18940, parte motiva), precisando che tale potere “dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: [esso], pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia” (Cass. civ., Sez. V, 26/06/2020, n. 12798, parte motiva).
All’attualità, la giurisprudenza (nonostante l’introduzione del comma 5 bis) sottolinea che “Il processo tributario, anche se si fonda sull’impugnazione di un atto, ha ad oggetto il rapporto sostanziale controverso, sicché il giudice dispone, ex art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di ampi poteri istruttori, e può, in sede di decisione, sostituire la propria valutazione a quella dell’ufficio. …Quando gli accertamenti fiscali e i conteggi posti alla base di un atto impositivo risultano complessi e richiedono competenze tecniche specifiche, il giudice deve ricorrere all’ausilio di consulenti tecnici ai sensi dell’art. 61 cod. proc. civ. Il mancato utilizzo di tale strumento non può essere motivo di annullamento dell’atto impositivo.” (Cass. civ., Sez. V, 19/12/2024, n. 33312, parte motiva).
Inoltre, non si rinvengono esempi speculari di senso opposto, ovvero pronunce circa la doverosità dell’uso dei poteri istruttori del Giudice allorquando “le difese del contribuente” risultano complesse.
Seppur ogni pronuncia è pur sempre una decisione del singolo caso, tuttavia la generalizzazione sopra riportata circa la doverosità dell’uso dei poteri istruttori onde evitare l’annullamento dell’atto, saldata alla natura -ormai prevalente- di impugnazione-merito del giudizio tributario, è un principio che la parte contribuente dovrà necessariamente contrastare in quanto -di fatto- mina, se non annulla, qualsivoglia posizione difensiva, oltre a svilire il disposto del comma 5 bis del medesimo articolo nonché a lasciare spazio ad avvisi omissivi.
1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ ente locale da ciascuna legge d’imposta .
2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 , e successive modificazioni e integrazioni.
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