L’accelerazione della giurisprudenza CEDU sul versante dei poteri istruttori tributari sta producendo, senz’altro, l’apprezzabile effetto di innalzare il livello delle garanzie procedimentali per gli accessi in loco, imponendo che l’ingerenza dell’Amministrazione nei locali dell’attività economica e nella sfera informativa del contribuente sia governata da presupposti determinati, da garanzie effettive contro arbitrii e da rimedi immediatamente esperibili.
Questo filone, avviato da Italgomme (6 febbraio 2025), è stato ribadito in Agrisud (11 dicembre 2025) e si è esteso a profili contigui, come l’accesso ai dati bancari in Ferrieri e Bonassisa (8 gennaio 2026), fino alla recentissima pronuncia dello scorso 5 marzo sui locali “promiscui”, che ha confermato l’inadeguatezza dell’autorizzazione priva di motivazione e ha riconosciuto persino un risarcimento del danno morale, ribadendo l’inefficacia dei ricorsi ex post.
Orbene, fermo il più che ragguardevole traguardo che contribuisce a dare slancio all’indirizzo volto a dare piena attuazione alle garanzie del contribuente in ambito istruttorio, ci si chiede quale può essere l’impatto nella futura attività di indagine erariale.
È lecito ipotizzare che l’Amministrazione si interroghi sull’utilità di svolgere accessi presso il contribuente, paventando il rischio che un ordinario strumento di acquisizione probatoria possa trasformarsi in un grimaldello per scardinare l’attività ispettiva; e ciò specie laddove la motivazione dell’autorizzazione continua a rimanere esposta all’accusa di genericità e permanga l’assenza di un vero controllo giurisdizionale ex ante, come la stessa Corte EDU – muovendo dall’art. 46 CEDU – ha espressamente sollecitato.
D’altra parte, almeno per ora, la risposta del legislatore si è mostrata debole e inefficace, inserendo quell’inciso nell’art. 12, co. 1, dello Statuto che ha tutto il sapore della normicciuola messa lì per “salvare le apparenze”.
La tentazione serpeggiante in seno all’Amministrazione potrebbe allora essere quella di depotenziare le verifiche tramite accessi in loco, spostando l’asse su attività di indagine meno aggredibili sul piano istruttorio, quali richieste documentali e incroci di banche dati, oggi peraltro potenziate dall’utilizzo dell’AI.
Ciò potrebbe condurre all’utilizzo smodato e generalizzato delle indagini a tavolino, nate per lo più per dare riscontro ad elementi oggettivi o per la correzione di errori materiali, inidonee però nei casi in cui la ricostruzione del fatto e l’ipotetica lesività degli interessi erariali è subordinata ad un’istruttoria formata progressivamente attraverso il confronto diretto verificatori-contribuente.
Il pensiero va, ad esempio, alla congruenza tra gestionale e realtà fisica nelle contestazioni sulle giacenze di magazzino, alla sede fissa per le stabili organizzazioni materiali o alla filiera commerciale nelle frodi carosello IVA.
E qui nasce il problema: la sfavorevole posizione inziale di asimmetria informativa dell’Amministrazione, che potrebbe essere superata soltanto tramite l’apporto conoscitivo del contribuente nel corso degli accessi, si troverebbe ad essere mortificata, dando luogo a contestazioni erariali che, invece di essere basate su una effettiva ricostruzione del caso, finirebbero per essere incentrati su elementi meramente presuntivi, secondo la nota logica del più probabile che non.
Di certo, a siffatto ragionamento qualcuno potrebbe replicare asserendo che l’iniziale ipotesi accertativa passerebbe per il filtro del contraddittorio endoprocedimentale, sicché vi sarebbe quantomeno la possibilità per il contribuente – in sede di osservazioni allo schema di atto – di opporre argomentazioni e documentazione volte a screditare l’impianto accusatorio, inducendo l’Ufficio re melius perpensa ad archiviare la posizione.
A parte il fatto che la prassi ha sinora mostrato come lo schema di atto, più che uno spazio dialettico, finisce per essere l’anticamera della pretesa impositiva, risultando evenienza statisticamente rarissima che l’Ufficio ritiri la contestazione. Ma va altresì considerato che l’art. 2 del D.M. 24.04.2024, in attuazione dell’art. 6-bis dello Statuto, ha espressamente escluso dal contraddittorio informato ed effettivo gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, definendoli come quelli riguardanti “violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione”.
Se tale scenario dovesse essere confermato, l’Amministrazione finirebbe per perseguire l’interesse fiscale mediante modelli e presunzioni, e il contribuente verrebbe chiamato a difendersi soprattutto contro costruzioni probabilistiche, senza peraltro poter incidere in sede istruttoria, con un innalzamento del tasso di conflittualità e con un ulteriore indebolimento della fiducia nella legalità dell’azione di controllo.
Dalla tutela “in loco” alla deriva “a tavolino”: quale futuro per l’azione erariale? di Avv. Vincenzo Fusco
di Avv. Vincenzo Fusco
L’accelerazione della giurisprudenza CEDU sul versante dei poteri istruttori tributari sta producendo, senz’altro, l’apprezzabile effetto di innalzare il livello delle garanzie procedimentali per gli accessi in loco, imponendo che l’ingerenza dell’Amministrazione nei locali dell’attività economica e nella sfera informativa del contribuente sia governata da presupposti determinati, da garanzie effettive contro arbitrii e da rimedi immediatamente esperibili.
Questo filone, avviato da Italgomme (6 febbraio 2025), è stato ribadito in Agrisud (11 dicembre 2025) e si è esteso a profili contigui, come l’accesso ai dati bancari in Ferrieri e Bonassisa (8 gennaio 2026), fino alla recentissima pronuncia dello scorso 5 marzo sui locali “promiscui”, che ha confermato l’inadeguatezza dell’autorizzazione priva di motivazione e ha riconosciuto persino un risarcimento del danno morale, ribadendo l’inefficacia dei ricorsi ex post.
Orbene, fermo il più che ragguardevole traguardo che contribuisce a dare slancio all’indirizzo volto a dare piena attuazione alle garanzie del contribuente in ambito istruttorio, ci si chiede quale può essere l’impatto nella futura attività di indagine erariale.
È lecito ipotizzare che l’Amministrazione si interroghi sull’utilità di svolgere accessi presso il contribuente, paventando il rischio che un ordinario strumento di acquisizione probatoria possa trasformarsi in un grimaldello per scardinare l’attività ispettiva; e ciò specie laddove la motivazione dell’autorizzazione continua a rimanere esposta all’accusa di genericità e permanga l’assenza di un vero controllo giurisdizionale ex ante, come la stessa Corte EDU – muovendo dall’art. 46 CEDU – ha espressamente sollecitato.
D’altra parte, almeno per ora, la risposta del legislatore si è mostrata debole e inefficace, inserendo quell’inciso nell’art. 12, co. 1, dello Statuto che ha tutto il sapore della normicciuola messa lì per “salvare le apparenze”.
La tentazione serpeggiante in seno all’Amministrazione potrebbe allora essere quella di depotenziare le verifiche tramite accessi in loco, spostando l’asse su attività di indagine meno aggredibili sul piano istruttorio, quali richieste documentali e incroci di banche dati, oggi peraltro potenziate dall’utilizzo dell’AI.
Ciò potrebbe condurre all’utilizzo smodato e generalizzato delle indagini a tavolino, nate per lo più per dare riscontro ad elementi oggettivi o per la correzione di errori materiali, inidonee però nei casi in cui la ricostruzione del fatto e l’ipotetica lesività degli interessi erariali è subordinata ad un’istruttoria formata progressivamente attraverso il confronto diretto verificatori-contribuente.
Il pensiero va, ad esempio, alla congruenza tra gestionale e realtà fisica nelle contestazioni sulle giacenze di magazzino, alla sede fissa per le stabili organizzazioni materiali o alla filiera commerciale nelle frodi carosello IVA.
E qui nasce il problema: la sfavorevole posizione inziale di asimmetria informativa dell’Amministrazione, che potrebbe essere superata soltanto tramite l’apporto conoscitivo del contribuente nel corso degli accessi, si troverebbe ad essere mortificata, dando luogo a contestazioni erariali che, invece di essere basate su una effettiva ricostruzione del caso, finirebbero per essere incentrati su elementi meramente presuntivi, secondo la nota logica del più probabile che non.
Di certo, a siffatto ragionamento qualcuno potrebbe replicare asserendo che l’iniziale ipotesi accertativa passerebbe per il filtro del contraddittorio endoprocedimentale, sicché vi sarebbe quantomeno la possibilità per il contribuente – in sede di osservazioni allo schema di atto – di opporre argomentazioni e documentazione volte a screditare l’impianto accusatorio, inducendo l’Ufficio re melius perpensa ad archiviare la posizione.
A parte il fatto che la prassi ha sinora mostrato come lo schema di atto, più che uno spazio dialettico, finisce per essere l’anticamera della pretesa impositiva, risultando evenienza statisticamente rarissima che l’Ufficio ritiri la contestazione. Ma va altresì considerato che l’art. 2 del D.M. 24.04.2024, in attuazione dell’art. 6-bis dello Statuto, ha espressamente escluso dal contraddittorio informato ed effettivo gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, definendoli come quelli riguardanti “violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione”.
Se tale scenario dovesse essere confermato, l’Amministrazione finirebbe per perseguire l’interesse fiscale mediante modelli e presunzioni, e il contribuente verrebbe chiamato a difendersi soprattutto contro costruzioni probabilistiche, senza peraltro poter incidere in sede istruttoria, con un innalzamento del tasso di conflittualità e con un ulteriore indebolimento della fiducia nella legalità dell’azione di controllo.
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